| Norme per il diritto al lavoro dei disabili: opportunità ed obblighi per le aziende |
|
|
|
| Giovedì 29 Ottobre 2009 12:17 | ||||||||||||||||||||
|
 La disciplina sul diritto al lavoro dei disabili, Legge 12 marzo 1999, n. 68, prevede che i datori di lavoro privati e pubblici con più di 15 dipendenti al netto delle esclusioni, siano tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette iscritti negli appositi elenchi (di cui all'articolo 8 della L. 68/99) gestiti dall'Agenzia del lavoro. Hanno diritto ad iscriversi alle liste del "collocamento mirato" i soggetti indicati all'articolo 1 della L. 68/99, ossia:
La misura di lavoratori appartenenti alle categorie dei disabili e degli orfani ed equiparati che ogni datore di lavoro deve avere in forza, detta "quota di riserva", è definita in relazione alle dimensione dell'azienda o dell'ente, così come espressa in tabella:
Entrando nel merito delle procedure adottate dai datori di lavoro privati e pubblici per adempiere agli obblighi assuntivi previsti dalla legge, deve innanzi tutto essere distinta la disciplina in essere per le aziende private da quelle prevista per gli enti pubblici. Strumenti adottati dall'azienda per la copertura della quota d'obbligoL'assunzioneÈ la modalità per adempiere più coerentemente al dettato della L. 68/99, visto che il collocamento al lavoro del disabile è l'essenza e la ragion d'essere della normativa medesima. L'assunzione sintetizza il principio del "collocamento mirato", cioè consensuale ed individualizzato, e si traduce nell'attuazione di un progetto occupazionale elaborato e calibrato sulle potenzialità , capacità e aspirazioni del soggetto disabile. L'inserimento con rapporto di lavoro subordinato, in tutte le accezioni che il diritto del lavoro consente (a tempo indeterminato, determinato, apprendistato, anche part-time, ecc.) deve essere supportato, quando previsto, da quegli specifici strumenti ed azioni che la Commissione Sanitaria Integrata indica nella propria Relazione finale; si tratta di tutte quelle particolari forme di sostegno e degli strumenti tecnici che sono considerati necessari all'inserimento lavorativo del disabile. Poiché il "collocamento mirato-individualizzato" è da attuare in rapporto alla concreta capacità lavorativa del disabile, all'origine di ogni assunzione risulta necessario intervenire anche sul fronte della domanda, in modo che l'individuazione del candidato e il suo avviamento al lavoro sia preceduto da un'analisi e valutazione delle sue capacità o potenzialità in rapporto alle mansioni disponibili presso il datore di lavoro. In questo contesto acquista un pregnante significato l'opera svolta dall'Analista del posto di lavoro che verifica, su richiesta del datore di lavoro, le caratteristiche delle mansioni disponibili in ogni struttura organizzativa. Nel ricordare che l'obbligo di inserire il disabile scatta decorsi 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo, l'Agenzia del lavoro gestisce anche i seguenti altri istituti di ottemperanza, consentendo così alle aziende che lo richiedono di essere ritenute adempienti anche per mezzo di altri strumenti (da richiedere anche in modo combinato). La Convenzione di programmaSul versante della domanda, l'Agenzia del lavoro promuove l'attuazione del "collocamento mirato" anche mediante le Convenzioni di programma - cioè percorsi articolati di graduale inserimento della quota d'obbligo di disabili - le quali, se da un lato offrono la possibilità di assumere nominativamente l'intero numero di disabili pattuiti entro un congruo lasso di tempo (pari a 12 o 24 mesi complessivi), dall'altro (in quanto "contratti") impongono il tassativo rispetto dei termini e una fattiva disponibilità dell'azienda a calibrare gli inserimenti su mansioni semplici e/o raggiungibili mediante l'utilizzo di specifici percorsi formativi. In tal modo le aziende che hanno aderito a tali programmi potranno ricercare e individuare, nel periodo concordato e con l'appoggio degli operatori dei Centri per l'impiego, i lavoratori in possesso delle capacità (o spesso, delle abilità potenziali) necessarie per un proficuo inserimento nell'organico che risulti a vantaggio sia del lavoratore (in termini di soddisfazione professionale ed integrazione lavorativa) che del datore di lavoro (sotto il profilo della produttività ). In sintesi, la Convenzione presenta per il datore di lavoro firmatario i seguenti vantaggi:
L'esonero parzialeInteressa i datori di lavoro che per le speciali condizioni dell'attività lavorativa aziendale non possono occupare l'intera percentuale e, a fronte della presentazione della apposita richiesta, hanno ottenuto l'autorizzazione al parziale esonero dall'obbligo di assunzione. Esso può essere concesso in presenza di attività produttive con le seguenti caratteristiche:
L'esonero parziale si sostanzia nel versamento di un contributo esonerativo pari a € 12,91 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non assunto. L'esonero è concesso per un periodo massimo di 12 mesi con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, eventualmente prorogabile (V. D.M. 357/20000 e Delibera della Giunta provinciale n. 1906 del 27 luglio 2001). Convenzione individuale di integrazione lavorativaQualora le caratteristiche del disabile lo richiedano, l'inserimento del soggetto può avvenire mediante una convenzione individuale. Di particolare rilievo le Convenzioni individuali per i disabili psichici e/o intellettivi e quelle per il tirocinio orientativo e/o formativo, della durata massima di 24 mesi. Esso, pur non appartenendo alla gamma dei rapporti di lavoro subordinato, consente alle aziende di coprire la quota d'obbligo per tutta la sua durata. La compensazione territorialePer effetto di tale istituto, i datori di lavoro che hanno richiesto ed ottenuto l'autorizzazione ministeriale ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, possono portare le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori da assumere in altre unità produttive della Provincia di Trento o di altre Province. Le modalità con cui può essere applicato tale istituto sono le seguenti:
La sospensione degli obblighi occupazionaliEssa riguarda solo i datori di lavoro che hanno richiesto ed ottenuto l'autorizzazione a fruire della sospensione degli obblighi di assunzione al verificarsi di una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Si tratta delle imprese in CIGS o che hanno attivato la procedura di mobilità . Al fine dell'ottenimento della sospensione, i datori di lavoro privati sono tenuti a presentare all'Agenzia del lavoro apposita comunicazione contenente la documentazione e le indicazioni relative alla situazione aziendale che motivi la richiesta di sospensiva. Avviamento obbligatorio a seguito di richiesta numericaL'avviamento numerico, modalità tipica della precedente e abrogata disciplina (L. 482/68), è presente nella L. 68/99 in misura residuale, quale strumento di inserimento lavorativo alternativo (o integrativo) all'assunzione nominativa. Essa è disposta d'ufficio in base alla posizione in graduatoria dei soggetti iscritti. Tale modalità interessa sia le aziende private che gli Enti pubblici (in questi ultimi limitatamente alle qualifiche ed i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo); può essere utilizzata sia per l'assunzione di disabili (art. 7, comma 1, D.P.R. 333/2000) che di orfani ed equiparati (art. 7, comma 9, D.P.R. 333/2000). Con Deliberazione della Giunta provinciale n. 239 del 07/02/2003 è stato approvato il Regolamento per la gestione dell'elenco e delle graduatorie di cui all'articolo 8 della L. 68/99. A partire dal 2003 l'Agenzia del lavoro ha elaborato le graduatorie per l'avviamento numerico (anche distinte per Comprensorio) secondo i nuovi parametri fissati con il citato Regolamento. Strumenti adottati dall'Ente pubblico per la copertura della quota d'obbligo: modalità di instaurazione del rapporto di lavoroPer l'assolvimento degli obblighi di assunzione previsti dalla L. 68/99, le possibilità offerte alle pubbliche amministrazioni sono molteplici. L'articolo 7, comma 2, della L. 68/99, prevede che i datori di lavoro pubblici effettuino le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche, salvo l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della L. 68/99 (in tema di "Convenzioni"). Ciò significa che gli Enti pubblici possono adempiere agli obblighi assuntivi secondo una o più delle modalità di seguito esposte. Stipula di una Convenzione di programma (art. 11, L. 68/99)Per poter effettuare assunzioni con chiamata nominativa e programmare nell'arco dei successivi dodici o ventiquattro mesi gli inserimenti lavorativi di persone disabili che presentino particolari difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, tra l'Agenzia del lavoro e il Legale rappresentante della Pubblica amministrazione può essere stipulata una Convenzione di programma (simile a quella in uso per le aziende private). La scelta è nominativa, ma limitata alle persone disabili che presentino particolari difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, quali:
Tale modalità può essere utilizzata solo per l'assunzione di disabili, e non anche per gli orfani ed equiparati. Procedure selettive concorsualiL'articolo 7, comma 2, della L. 68/99 prevede che i lavoratori disabili iscritti negli appositi elenchi e graduatorie hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota dell'obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso. Ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del DPR 333/2000, tale modalità può essere utilizzata anche per l'assunzione di orfani ed equiparati. Avviamento obbligatorio in seguito a richiesta numericaTale modalità è attuabile per le qualifiche ed i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Essa può essere utilizzata sia per l'assunzione di disabili (art. 7, comma 1, D.P.R. 333/2000) che di orfani ed equiparati (art. 7, comma 9, D.P.R. 333/2000). Si ricorda che con le Deliberazioni della Giunta provinciale n. 239 del 07/02/2003 e n.733 del 02/04/2004 è stato approvato e successivamente modificato il Regolamento per la gestione dell'elenco e delle graduatorie di cui all'articolo 8 della L. 68/99 (vedi sopra). |











Commenti